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Ridefinita la classificazione dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche

Giovedì 20 Maggio 2021

Rifiuti Campagna Lupia

Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 116/2020 è stata modificata la parte IV del Testo unico ambientale (Tua), ridisegnando le regole sui rifiuti in attuazione delle direttive Ue sull’economia circolare. In particolare, è stata ridefinita la classificazione dei rifiuti urbani, togliendo già da quest’anno ai Comuni la possibilità di assimilarli.
Il decreto introduce la possibilità per le utenze non domestiche di utilizzare per cinque anni (all’art. 238 comma 10 del Tua) un soggetto diverso dal gestore pubblico per avviare a recupero i propri rifiuti urbani.
Alla luce delle recenti evoluzioni normative (decreto Sostegni 41/2021) e delle circolari ministeriali interpretative risulta che:

  • la scelta di non avvalersi del servizio pubblico per i prossimi cinque anni deve essere comunicata al gestore entro il 31/5/2021, utilizzando i moduli specifici. Gli effetti decorrono dall’1/1/2022;
  • nei cinque anni di uscita dal circuito pubblico non sarà applicata la quota variabile della tassa/tariffa;
  • in questo periodo l'utente non potrà conferire alcuna tipologia di rifiuto né detenere e utilizzare dispositivi per la raccolta dei rifiuti riconducibile al servizio pubblico;
  • nel caso la scelta venga comunicata al gestore dopo il 31/5/2021, l’uscita dal servizio pubblico avverrà a partire dall’1/1/2023.


Ogni anno l’utente che decide di non avvalersi del gestore pubblico, dovrà presentare a consuntivo, nei modi e tempi previsti dai regolamenti comunali, l'attestazione rilasciata dai soggetti che gestiscono il servizio. Dal documento dovranno risultare almeno i dati dell’impianto e del titolare e, per ciascun codice Cer, le quantità dei rifiuti trattati e le operazioni di recupero effettuate.
Sarà facoltà del gestore pubblico e del Comune verificare l’effettivo avvio a recupero di tutti i rifiuti prodotti.
Per tutto il 2021 restano comunque in vigore norme, regolamenti e disciplina esistenti.

Per comunicare l’abbandono del servizio pubblico dovrà essere utilizzato esclusivamente questo modulo.

Per chi invece continuerà a utilizzare il servizio pubblico, resta in vigore la normativa relativa alla Tari (legge 147/2013, comma 649) sull’avvio al riciclo dei propri rifiuti differenziati – anche solo di alcune tipologie - attraverso un soggetto privato. La riduzione della quota variabile sarà proporzionale ai rifiuti avviati a riciclo; la richiesta dovrà essere inviata con le modalità definite nei regolamenti comunali.