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Perdite idriche occulte

Nella maggior parte dei casi, le perdite di acqua non visibili si manifestano solo con la rilevazione dei consumi e la segnalazione di anomalia che gli utente ricevono attraverso i contatti indicati nell'anagrafica contrattuale. In alcuni casi, l'utente viene a conoscenza della perdita occulta solo al ricevimento di una bolletta di importo anche molto elevato.

Con la delibera 609/2021 l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) ha introdotto le tutele minime in caso di perdite occulte che sono state recepite dagli articoli 29 e 29 bis del Regolamento per la fornitura di acqua potabile.

E’ possibile godere di migliori condizioni di rimborso rispetto alle tutele minime aderendo al “Fondo perdite idriche occulte” gestito da Veritas sulla base dei criteri indicati nel regolamento approvato dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia.

Con la presentazione della denuncia di perdita idrica occulta, per le perdite  con dispersione dell’acqua nel terreno - e che quindi presentano le caratteristiche previste dall’art. 2 del “Regolamento per il rimborso canone fognatura e depurazione in caso di perdita idrica” approvato dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia – è previsto anche il rimborso del canone di fognatura e depurazione, sia nel caso si applichino le tutele minime che nel caso intervenga il Fondo per perdite idriche occulte.

Sono considerate perdite idriche occulte quelle che si verificano a valle del misuratore, negli impianti di responsabilità dell’utente; si tratta di perdite non affioranti e non rintracciabili con le operazioni di normale diligenza richiesta all’utente per il controllo dei beni di proprietà e comunque non attribuibili a colpa o negligenza dell’utente. Sono escluse le perdite causate da difetti dei rubinetti interni, wc e sanitari.

 

Tutele minime

Le tutele minime, previste dall’art. 29 bis del Regolamento di fornitura, sono attivate nel caso di consumo almeno doppio rispetto alla media giornaliera di riferimento cioè il consumo medio giornaliero nei due anni precedenti la perdita.

Le tutele minime coprono

  • perdite occulte a valle del contatore e derivate da fatti accidentali, fortuiti, involontari, riconducibili a vetustà e/o corrosione del tratto di derivazione post contatore e dell’impianto interno di utilizzazione;
  • perdite occulte non rilevabili esternamente in modo diretto ed evidente con le operazioni di normale diligenza perché si verificano in una parte dell’impianto interrata o sepolta nella muratura o nel conglomerato di cemento.

Le tutele minime non coprono

  • perdite derivate da difetti degli impianti ispezionabili (ad esempio autoclavi, wc, impianti frigoriferi, impianti di irrigazione, impianti di condizionamento o scarichi), dei rubinetti interni, compresa la rottura del contatore per gelo;
  • perdite che si verificano nei pozzetti di ispezione e nel pozzetto che contiene il contatore, dal momento che per definizione si tratta di parti di impianto ispezionabili dall'utente;
  • perdite derivanti da danneggiamenti in occasione di interventi di riparazione effettuati dall’utente, rotture provocate dall’utente o da terzi, oppure conseguenti a lavori edili e/o stradali e/o da scavi e/o da sbancamento del terreno nonché conseguenti a ogni specie di danno indiretto.

Come si calcola il rimborso

I criteri per la quantificazione del rimborso sono definiti dall'articolo 29 bis del Regolamento di fornitura.

Al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento viene applicata una franchigia pari al 30% dei mc di perdita; il ricalcolo, effettuato come previsto dalla delibera utilizzando una tariffa pari al 50% della tariffa base, viene quindi applicato al 70% della perdita (art. 19 dell’allegato A della delibera ARERA 218/2016, modificata dalla delibera 609/2021).

Le tutele possono essere applicate anche per le fatture successive a quella in cui è stato rilevato il consumo anomalo per un periodo massimo di tre mesi per consentire la riparazione del guasto che ha causato la perdita.

Come richiedere il rimborso

In caso di perdita occulta la richiesta di applicazione delle tutele minime deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di scadenza della fattura che contiene i consumi causati dalla perdita, compilando il modulo di denuncia di perdita idrica occulta.

Per poter applicare le tutele minime, il guasto deve essere stato riparato non appena venuti a conoscenza della perdita e comunque non oltre i termini di presentazione dell’istanza di riduzione.

 

Fondo perdite idriche occulte

Il Fondo è uno strumento di tutela a favore dei cittadini, realizzato da Veritas e dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia. che permette agli aderenti di usufruire di migliori condizioni di rimborso rispetto alle tutele minime previste dal Regolamento di fornitura di acqua potabile (art.29 bis) nel caso si verifichino perdite occulte (quindi invisibili) nell'impianto interno, dopo il contatore.

Come aderire al Fondo

  • nuovi utenti e subentri
    L’adesione al Fondo viene attivata a seguito della richiesta dell’utente nel modulo di attivazione o voltura della fornitura.
  • utenti che non hanno aderito al momento dell'attivazione
    E' possibile aderire al Fondo successivamente all'attivazione, presentando formale richiesta nella quale dovrà essere indicata la lettura del contatore al momento della richiesta. L'adesione decorre dalla data della lettura comunicata dall'utente.

Al momento dell'adesione al Fondo non dovranno esserci perdite in corso.

Per gli utenti già aderenti il rinnovo annuale è automatico; è possibile revocare l’adesione in qualsiasi momento con le modalità indicate nella sezione “Revoca del fondo”.

Quanto costa il Fondo*

  • utenza domestica: quota mensile 0,25 euro;
  • utenza condominiale: quota mensile 0,25 euro (per ogni unità abitativa domestica);
  • utenza non domestica: quota mensile 0,70 euro;
  • utenza condominiale: quota mensile 0,70 euro (per ogni unità abitativa non domestica).

*Quote aggiornate con la delibera n. 9 del 27/06/2022 dell’Assemblea d’Ambito del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia

Cosa prevede il Fondo

La gestione del fondo è disciplinata dal regolamento approvato dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, nel quale sono indicati i requisiti per definire la perdita occulta e che permettono di ottenere un rimborso. Con le delibere n. 6 del 15/4/2021 e n. 9 del 27/06/2022, l'Assemblea d'Ambito ha aggiornato il regolamento, modificando le modalità di calcolo in modo tale da aumentare gli importi rimborsabili e rendere il Fondo più accessibile, adeguandolo alle nuove indicazioni dell’Autorità a seguito dell’introduzione delle tutele minime. Con la delibera n. 6 del 15/04/2021 è stato approvato anche l'aggiornamento del regolamento per il rimborso del corrispettivo/canone di fognatura e depurazione in caso di perdita idrica.

Il Fondo copre

  • perdite occulte a valle del contatore e derivate da fatti accidentali, fortuiti, involontari, riconducibili a vetustà e/o corrosione del tratto di derivazione post‐contatore e dell’impianto interno di utilizzazione;
  • perdite occulte  non rilevabili esternamente in modo diretto ed evidente, verificate in una parte dell’impianto interrata o sepolta nella muratura o nel conglomerato di cemento.

Il Fondo non copre

  • perdite derivate da difetti agli impianti ispezionabili (ad esempio autoclavi, wc, impianti frigoriferi, impianti di irrigazione, impianti di condizionamento o scarichi), ai rubinetti interni, compresa la rottura del contatore per gelo;
  • perdite che si verificano nel pozzetto che contiene il contatore, dal momento che questo deve essere ispezionato dall'utente, come previsto dal regolamento per la fornitura di acqua potabile approvato dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia; con delibera dell’Assemblea d’Ambito n. 7 del 18/07/2024 la copertura del fondo è stata estesa anche alle perdite che si verificano nel pozzetto del contatore per le situazioni di oggettivo impedimento a monitorare i consumi specificate dall’art. 2 del Regolamento fondo per perdite idriche occulte;
  • perdite derivanti da danneggiamenti in occasione di interventi di riparazione effettuati dall’utente, rotture provocate dall’utente o da terzi, oppure conseguenti a lavori edili e/o stradali e/o da scavi e/o da sbancamento del terreno nonché conseguente a ogni specie di danno indiretto.

Come si calcola il rimborso

I criteri per la quantificazione del rimborso sono definiti dall'articolo 8 del regolamento del Fondo, nel quale sono indicati anche i criteri di calcolo del consumo medio giornaliero in base al tipo di utenza.
Il rimborso dei metri cubi di perdita è applicato se il consumo medio giornaliero nel periodo in cui si è verificata la perdita è superiore del 30% del consumo storico dell’utente.

Come richiedere il rimborso

Nel regolamento del Fondo per perdite idriche occulte sotto riportato, sono specificate le condizioni per ottenere il rimborso in caso di perdita, i tempi e le modalità di presentazione della denuncia di perdita idrica occulta.

In caso di perdita, il guasto deve essere riparato non appena venuti a conoscenza e comunque non oltre i termini di presentazione dell’istanza di rimborso.

La richiesta di rimborso deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di scadenza della fattura che contiene i consumi causati dalla perdita, compilando il modulo di denuncia di perdita idrica occulta.

L'importo rimborsabile è ridotto del 50% se la richiesta viene presentata tra 90 e180 giorni dalla data di scadenza della fattura

Revoca dal Fondo

La revoca dell’adesione può essere comunicata attraverso:

 

La revoca avrà efficacia dalla data in cui VERITAS ne viene a conoscenza.