Tariffe
Con la delibera 639/2023/R/idr l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) ha adottato il Metodo tariffario idrico (MTI-4) relativo agli anni 2024-2029, definendo nell’allegato A le regole e i criteri per la determinazione delle tariffe.
Ai sensi degli art. 4 e 5 di questa delibera, l’Assemblea d’ambito del Consiglio di bacino Laguna di Venezia ha approvato (delibera 10 del 17/10/2024) l’aggiornamento dell’articolazione tariffaria dell’Ato Laguna di Venezia valida a partire dall’1/1/2024. Per i consumi successivi all’1/1/2025 si applicano le tariffe 2025 approvate con la medesima delibera dall’Assemblea d’ambito del Consiglio di bacino Laguna di Venezia.
Tariffe
- Tariffe 2025 (documento .pdf)
- Tariffe 2024 definitive (documento .pdf)
- Tariffe 2024 provvisorie (documento .pdf)
- Tariffe definitive 2022/2023 del servizio idrico (documento .pdf)
- Tariffe 2022 provvisorie del servizio idrico (documento .pdf)
- Tariffe 2020/2021 del servizio idrico (documento .pdf)
La bolletta del servizio idrico
La tariffa del servizio idrico integrato serve per coprire i costi di gestione e i servizi ricevuti:
- potabilizzazione e trasporto dell'acqua potabile (il servizio di acquedotto);
- raccolta delle acque sporche nelle reti fognarie;
- depurazione prima della restituzione in natura;
- monitoraggio e controlli dell’acqua prelevata, distribuita e depurata;
- manutenzione e investimenti su reti e impianti, essenziali in un territorio così delicato come quello nel quale Veritas gestisce il servizio idrico integrato.
Componenti tariffarie aggiuntive
Arera, con delibera 6/2013, ha stabilito agevolazioni tariffarie per gli utenti dei servizi di energia elettrica, gas e servizi idrici colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
Ha inoltre istituito, a partire dall’1/1/2013, la nuova componente tariffaria UI1, del valore di 0,05 centesimi di euro a metro cubo, da applicare a tutte le utenze del servizio idrico integrato. Gli introiti devono essere versati dal gestore alla Cassa per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.
Con delibera 529/2013, Arera ha poi aggiornato la componente UI1 che dall’1/1/2014 è stata innalzata a 0,4 centesimi di euro a metro cubo.
Con delibera 267/2023 a decorrere dall’1/7/2023 la componente perequativa UI1, passa a 0,6 centesimi di euro a metro cubo.
Inoltre, con delibera 918/2017, ha deciso l’applicazione dall’1/1/2018 delle componenti perequative UI2 (0,9 centesimi di euro a metro cubo per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione) a copertura della promozione della qualità tecnica (delibera 917/2017) e UI3 (che con delibera 639/2021 del 30/12/2021, è stata fissata a 1,79 centesimi di euro a metro cubo con decorrenza dall’1/1/2022) a copertura del bonus idrico da erogare alle utenze in condizioni di disagio economico.
Con la delibera 3/2020 Arera ha esteso il calcolo della componente UI3 anche ai servizi fognatura e depurazione ed ha introdotto la nuova componente UI4 (Il cui valore è 0,4 centesimi di euro a metro cubo) a copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all’articolo 58 della legge 221/2015 (art. 30, delibera 580/2019). Arera, con la delibera 239/2023, ha disposto che per i consumi effettuati a decorrere dall’1/7/2023, il valore della componente perequativa UI4 sia posta pari a 0,0 centesimi di euro/metro cubo.
Quota recupero efficienza – Art. 18.1/18.3 allegato A, delibera 639/23
Arera, al comma 18.3 del MTI-4, ha disposto che la Quota recupero efficienza sia destinata al Conto per l’alimentazione del Fondo per la promozione dell’innovazione nel servizio idrico integrato, di cui all’articolo 36bis del MTI-3 (allegato A alla delibera 580/2019/R/idr e s.m.i.), istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea). Tale quota, applicata dall’1/1/2024, è stata determinata in 0,0008 euro a metro cubo per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.
Regolazione della morosità nel servizio idrico
Il 16/7/2019 Arera ha emanato la delibera 311/2019/R/IDR “Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato” che definisce le regole e le procedure, uniformi sull’intero territorio nazionale, per la gestione della morosità nel settore. La delibera fa seguito alle disposizioni previste dal Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 29/08/2016 recante “Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato” e al periodo di monitoraggio e valutazione da parte di Arera, caratterizzato dall’emissione di tre documenti di consultazione in materia (603/2017, 80/2018 e 158/2019). Il provvedimento è entrato in vigore l’1/1/2020 e fissa un insieme articolato di procedure per lo svolgimento dell’attività in oggetto. Con la delibera 221/2020/R/IDR del 16/6/2020 Arera ha parzialmente modificato i contenuti della delibera 311/2019/R/IDR, integrandolo con le delibere 63/2021/R/COM e 610/2021/R/IDR.
Queste le principali novità:
- invio preventivo di un sollecito bonario, attraverso una raccomandata con avviso di ricevimento o via pec, condizione preliminare per avviare le successive procedure di recupero della morosità;
- determinazione dei contenuti minimi, da inserire nella comunicazione di costituzione in mora e la data a partire dalla quale tale termine è calcolato, tenuto conto del ricevimento da parte dell'utente della comunicazione;
- introduzione dell’istituto della limitazione della fornitura, quale procedura cautelativa provvisoria da applicare agli utenti finali domestici residenti, prima di sospendere e disattivare la fornitura;
- istituzione di particolari forme di tutela a favore delle utenze condominiali;
- escussione preventiva del deposito cauzionale dell’utente moroso e definizione di un periodo di 12 mesi per il suo reintegro;
- la previsione di indennizzi a favore degli utenti con definizione di circostanze, tempi e modalità applicative.